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Strumento di controllo sulle trasformazioni edilizie


Se avete intenzione di ristrutturare la vostra casa o siete in procinto di costruirne una nuova dovete sapere che la legislazione vigente individua cinque diverse tipologie di interventi edilizi:

A

opere per le quali non è richiesta né comunicazione al Sindaco, né autorizzazione o concessione edilizia;

B

opere interne per le quali è sufficiente dare preventiva comunicazione al Sindaco;

C

opere per le quali è richiesta la D.I.A. denuncia di inizio attività (art.2 comma 60 legge 662\96

D

opere per le quali è richiesta la autorizzazione edilizia;

Eopere per le quali è richiesta la concessione edilizia.



A

 

opere per le quali non è necessaria alcuna formalità nei confronti del Comune per dare inizio ai lavori.

Si tratta di opere di manutenzione ordinaria. Tuttavia qualora le opere riguardino edifici vincolati dalla legge 1089\1939 occorre il nulla-osta della Soprintendenza ai monumenti prima di iniziare i lavori.

Sono compresi i seguenti interventi:

 

A1

pavimenti : demolizione e rifacimento;  tetti: sostituzione con medesimi materiali;

 

A2

rivestimenti ed intonaci interni compresa loro coloritura : demolizione e rifacimento;

 

A3

infissi interni ed esterni : rifacimento o sostituzione, nel caso di infissi esterni con le stesse caratteristiche;

 

A4

 impianti per servizi accessori come idraulico, fognatizio, di allontanamento acque meteoriche, di illuminazione, di riscaldamento, di ventilazione ed opere inerenti, sempre che non comportino la creazione di nuovi volumi fuori o entro terra;

 

A5

prospetti esterni : intonaci, coloriture e rivestimenti, sempre che siano eseguiti senza modificare i preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;

 

A6

impianti solari e di pompe di calore per produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi annessi. Nel caso di edifici vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939, nonché nel caso di edifici ricadenti in zone assoggettate dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche, storico-testimoniali, questi interventi sono assoggettati ad autorizzazione edilizia.
In questa categoria di interventi liberi sono compresi anche quelli occorrenti per eliminare barriere architettoniche nelle parti condominiali interne agli edifici.

    


B

opere per le quali è prevista la preventiva comunicazione al Sindaco

Ai sensi dell'art.26 della legge 47/1985, " Sono opere interne alle costruzioni quelle che non contrastano con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile
Sono da classificarsi tra le opere interne i seguenti lavori:

 

B1

modifiche distributive all'interno delle singole unità immobiliari con demolizione, ricostruzione e spostamento di tramezzi;

 

B2

accorpamento di più unità immobiliari;

 

B3

parziali modifiche al perimetro della singola unità immobiliare;

 

B4

apertura e chiusura di vani porta nei muri di spina e nelle tramezzature interne;

 

B5

consolidamento di strutture verticali e rifacimento di solai interni senza modificare la quota di imposta;

 

B6

modifica dei collegamenti verticali (scale e ascensori) in dimensione e forma, senza peraltro variare, qualora interessino più unità immobiliari, la loro ubicazione all'interno dell'edificio e la loro connessione con le unità stesse.



C

Opere per le quali è richiesta la denuncia di inizio attività

Elenco degli interventi subordinati alla denuncia di inizio attività:

 

C1

opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

 

C2

opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

 

C3

recinzioni, muri di cinta e cancellate;

 

C4

­ aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

 

C5

opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art.2 del DM 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;

 

C6

revisione o installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni;

 

C7

varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

 

C8

parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.




D

opere per le quali è richiesta la autorizzazione edilizia

 

D1

opere su edifici vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939, 1497/1939, 394\1991, ovvero assoggettati a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'art.1bis della legge 431\1985 e non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche, storico-testimoniali.

   

D1.1

opere di manutenzione straordinaria; sono considerati tali i seguenti lavori:
- rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse da quelle originarie;
- opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque, aumenti di volume e di superfici utili. Esempi: centrali termiche, ascensori e volumi tecnici in genere, scale di sicurezza, intercapedini, canne fumarie esterne, recinzioni, sistemazioni esterne ecc.;
- tramezzature interne, anche per la creazione di servizi come bagni e cucine;
- rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, qualora si intenda modificare i preesistenti colori, materiali, ornamenti, aggetti;
- interventi relativi a energie rinnovabili o a risparmio energetico in edifici esistenti (art. 1 e 5 legge 308\1982 , legge 10\1991);

   

D1.2

restauro. Si tratta degli interventi sull'edificio finalizzati solo al ripristino architettonico storico-ambientale quali ad esempio: eliminazione delle superfetazioni, restituzione delle caratteristiche originali, ripristino del numero delle unità di uso, ripristino delle preesistenze strutturali (aperture, chiusure o modificazioni di porte e di finestre);

   

D1.3

risanamento conservativo. Si tratta di interventi sull'edificio che, nell'ambito delle singole unità immobiliari, sono volti a migliorare la funzionalità. Ad esempio: spostamento di tramezzi per migliorare la distribuzione, creazione di soppalchi con altezza non superiore a m 1,50 , scale interne, sempre che non comportino modifiche delle struttura portante esistente, ad eccezione di aperture interne nei muri per vani porta di limitata ampiezza.

   

D1.4

opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagome dell'edificio (L.13/89 art.7)

   

D1.5

recinzioni, muri di cinta e cancellate;

   

D1.6

aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

   

D1.7

opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art.2 del DM 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;

   

D1.8

revisione o installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni;

   

D1.9

parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

 

D2

opere costituenti pertinenze, al servizio di edifici esistenti, L.94/82 art.7:

 

D3

occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero, L.94/82 art.7, escluse attività commerciali;

 

D4

demolizioni, rinterri e scavi che non riguardino coltivazione di cave o torbiere, L.94/82 art.7;

 

D5

opere per smantellamento di liquami e fanghi nelle zone apposite, L.62/82 art.2;

 

D6

parcheggi di pertinenza al pianoterra degli edifici, L.122/89 art.9

 

D7

 demolizione senza ricostruzione

 

D8

cambi di destinazione d'uso con o senza opere, nell'ambito della stessa categoria di PRG. In assenza di legislazione regionale il cambio senza opere è libero.


E

opere per le quali è richiesta la concessione edilizia

 

E1

nuove costruzioni e ampliamenti di costruzioni esistenti;

 

E2

ristrutturazioni, escluse quelle classificabili come "opere interne" che sono soggette a DIA o a semplice comunicazione al Sindaco;

 si intende per ristrutturazione edilizia :

   

E2.1

sostituzione degli elementi verticali portanti di un edificio con altri aventi caratteristiche diverse;

   

E2.2

costruzione di nuovi solai o ricostruzione di quelli esistente con alterazioni della quota di imposta;

   

E2.3

spostamento di scale e ascensori con alterazione della tipologia dell'edificio;

   

E2.4

modifica delle coperture esistenti, ancorché non comportino aumento dei volumi utili, prevedendo soluzioni architettoniche o strutturali diverse;

   

E2.5

consistenti modifiche esterne dei prospetti connesse agli interventi realizzati all'interno e non costituenti ripristino di aperture o strutture di facciata preesistenti; realizzazione di nuovi balconi;

   

E2.6

modifica delle superfici o dei volumi delle singole unità immobiliari mediante l'aumento del numero delle stesse.

 

E3

cambio di destinazione d'uso da una categoria di PRG ad un'altra (nell'ambito della stessa categoria è sufficiente l'autorizzazione edilizia).

 

E4

demolizione e ricostruzione

 

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