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Back Sei qui: Home Rubriche Fiscale e tributaria Regimi contabili semplificati per piccole attività commerciali e professionali: Il regime dei contribuenti minimi.

Il regime dei contribuenti minimi.

Con l’introduzione del nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi sono stati eliminati i seguenti regimi agevolati:

- contribuenti minimi in franchigia art. 32 bis, D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633

- Attività marginali art. 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388

- Super-semplificato art. 3, commi da 165 a 170, legge 23 dicembre 1996, n. 662

Pertanto dal 1° gennaio 2008 sono in vigore i seguenti regimi contabili semplificati e agevolati:

- contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 24 dicembre 2007, n. 244);

- nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Inizieremo questo viaggio tra i regimi contabili semplificati esaminando il regime dei contribuenti minimi.

La legge finanziaria 2008 per semplificare e snellire gli adempimenti e ridurre le imposte ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2008, un nuovo regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi.

Questo nuovo regime è teso alla semplificazione degli adempimenti che competono ai contribuenti, infatti questi ultimi non sono più tenuti a versare l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, l’IVA e l’IRAP.

Il nuovo regime prevede l’applicazione solo di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito risultante come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il calcolo del reddito si determina applicando il "principio di cassa", e questo costituisce un’importante novità per i redditi d’impresa in quanto comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali, possibilità molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell’attività produttiva.

I contributi previdenziali si possono dedurre per intero dal reddito ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

I contribuenti minimi sono inoltre esonerati:

- dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri. Attenzione: le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’IVA e l’imposta sugli acquisti non può essere detratta, trasformandosi così in un costo deducibile dal reddito;

- dall’applicazione degli studi di settore sono, pertanto, esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori (adempimento oggi abrogato).

Gli unici obblighi che continueranno a rimanere in uso saranno quelli relativi alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, alla certificazione dei corrispettivi, e alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

Applicazione del regime

In presenza di determinati requisiti il regime dei contribuenti minimi si applica automaticamente, in quanto rappresenta il regime naturale, sia per i contribuenti che iniziano una nuova attività sia per quelli già in esercizio.

I contribuenti che iniziano un’impresa o un’arte e professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del nuovo regime, possono, dal 1° gennaio 2008, iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime. In tal caso nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9), devono barrare l’apposita casella nel quadro B.

Tale regime si applica anche a coloro che, nel 2007, hanno applicato, avendo un volume d’affari non superiore a 7000 euro, il regime della franchigia (previsto dall’art. 32-bis del DPR n.633/1972).

I requisiti del contribuente minimo

Per contribuenti minimi si intendono le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro.

I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli 57 e 85 (per le imprese) e 54 (per i professionisti) del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi- TUIR).

I contribuenti che hanno già un’attività in essere, possono avvalersi del regime in esame se sono state rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

Nell’anno solare precedente a quello di entrata nel regime:

non abbiano effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino e operazioni non soggette a IVA in virtù di trattati ed accordi internazionali;

non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ad eccezione delle spese per prestazioni di natura occasionale;

non abbiano erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro (si può, invece, accedere al regime dei minimi quando all’associato non siano stati distribuiti utili in quanto l’esercizio si è chiuso con una perdita);

Nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime:

non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

I contribuenti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare le predette condizioni, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.

Requisito dei beni strumentali

Una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente nel triennio precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.

Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall’eventuale successiva cessione del bene strumentale.

Inoltre, il limite di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non va ragguagliato ad anno.

All’importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività sia iniziata da meno di tre anni.

Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che:

- per i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera il 50% dei relativi corrispettivi;

- i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’IVA;

- rilevano anche i canoni di locazione (compresi quelli pagati per l’affitto dell’immobile in cui si svolge l’attività) e di noleggio corrisposti; mentre non rilevano i beni posseduti in comodato d’uso gratuito;

- in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorre l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente;

- ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo;

- nel limite dei 15.000 euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l’acquisizione del bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti;

- il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2005 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2008, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2005-2007, compresi quindi quelli del 2005, anno in cui risultava ancora inattiva;

- al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si avvalgono di strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito relativo ai beni strumentali, occorre considerare l’intero costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileva il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione;

- nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del requisito dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun contribuente. Dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileva il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileva la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi;

- nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, rilevano gli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.

I contribuenti che non possono fruire del regime dei minimi

In linea generale, sono esclusi dal regime i contribuenti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA quali:

- Agricoltura e attività connesse e pesca artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;

- Vendita sali e tabacchi art. 74, primo comma del D.P.R. n. 633/1972;

- Commercio dei fiammiferi;

- Editoria;

- Gestione di servizi di telefonia pubblica;

- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;

- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 art. 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/1972;

- Agenzie di viaggi e turismo art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972;

- Agriturismo art. 5, comma 2, della legge 413/1991;

- Vendite a domicilio art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973;

- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione art. 36 del D.L. n. 41/1995;

- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte;

- Antiquariato o da collezione art. 40-bis del D.L. n. 41/1995.

Sono, inoltre, esclusi coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi.

Non rientrano tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività d’impresa o artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone, ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Solo i produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei limiti dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riguardo alle altre attività di impresa arti e professioni eventualmente svolte.

Se invece all’attività agricola, produttiva di reddito d’impresa, si applica il regime ordinario dell’IVA, il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo opzione) il regime dei contribuenti minimi sia all’attività agricola che per le ulteriori attività d’impresa arte o professione eventualmente esercitate.

Tuttavia il contribuente può scegliere di non applicare il regime dei minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del TUIR ed in particolare di applicare le specifiche regole dettate dall’articolo 56, comma 5, e 56-bis. In tal caso, la scelta per l’applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate. Anche l’attività di agriturismo può rientrare nel regime dei minimi nel caso in cui il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari.

Semplificazioni e agevolazioni fiscali del regime dei minimi

I contribuenti che applicano il regime dei contribuenti minimi usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

- esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi;

- applicazione di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo apposite regole, che sostituisce sia l’IRPEF e le relative addizionali che l’IRAP;

- esonero dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni e comunicazioni,

- esonero dall’applicazione degli studi di settore e parametri.

I contribuenti minimi godono anche di importanti semplificazioni contabili essendo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sui redditi, nonché dai vari obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (come, ad esempio, registrazione delle fatture emesse e di acquisto, dichiarazione e comunicazione annuale, compilazione elenchi clienti e fornitori, eccetera).

Gli unici adempimenti che resta obbligatorio assolvere sono:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;

- certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà annotare che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008";

- integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge;

- versare l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l’inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;

- presentare agli uffici doganali gli elenchi Intrastat.

I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.

La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.

Riguardo agli scontrini, l’utilizzo di misuratori fiscali che consentono l’indicazione su di essi della sola aliquota, riferita ai singoli beni e servizi, non va considerata come volontà del contribuente di applicare l’imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare, comunque, non è riportato sugli scontrini stessi.

Inoltre, va ricordato che l’indetraibilità soggettiva assoluta dell’imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui questi contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica l’inversione contabile, c.d. reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Le regole per determinare il reddito

Per i contribuenti che rientrano nel regime agevolato, il reddito di impresa o di lavoro autonomo, su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, è determinato applicando regole specifiche.

In particolare, è previsto che l’imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d’imposta deve essere effettuata sulla base del "principio di cassa", e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.

Tale principio, che si applica generalmente per la determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, eccezionalmente, per i contribuenti minimi, trova applicazione anche nella determinazione del loro reddito d’impresa.

Sulla base del principio di cassa, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, ancorché la competenza economica possa essere riferita ad altri periodi di imposta.

Ci sono regole precise per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per chi adotta questo regime:

- Le rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime non assumono alcuna rilevanza, in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse deve essere imputato per cassa al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento;

- Le rimanenze finali dell’esercizio precedente si scomputano dai componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime. L’eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole.

- La plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime è pari all’intero corrispettivo di cessione e concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.

- I beni strumentali sono deducibili nella misura del 50% a prescindere dalle specifiche regole previste nel TUIR.

· I beni ad uso promiscuo sono deducibili prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all’articolo 10 del TUIR.

· I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le spese per omaggi sono deducibili nella misura del 100% purché inerenti all’attività.

Imposta sostitutiva del 20%

Il reddito, determinato in base alle regole esposte nel capitolo precedente, va assoggettato a imposta sostitutiva del 20%.

Tale imposta sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali e l’IRAP che, pertanto, non sono dovute.

Il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Tuttavia, il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi diventa rilevante,in aggiunta al reddito complessivo, sia ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato, invece, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle altre detrazioni (di cui all’articolo 13 del TUIR).

Nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Pertanto, per evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito.

Disapplicazione del regime per opzione

Il contribuente può fuoriuscire dal regime semplificato dei minimi, scegliendo di determinare le imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari.

L’opzione può avvenire tramite "comportamento concludente", addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai propri cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.

L’opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.

L’opzione resta valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.

Disapplicazione del regime per legge

Il contribuente non rientra più automaticamente nel regime dei minimi quando viene meno anche una sola delle condizioni di applicazione dello stesso.

Il regime cessa di avere applicazione nel caso in cui i ricavi o i compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000 euro (quindi 45.000 euro), poiché il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento, il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili, scorporare l’IVA e procedere al versamento secondo le regole ordinarie.

Il regime cessa anche nell’eventualità l’attività svolta muti in una di quelle soggette ai regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa di cessazione quando si trasferisce la propria residenza all’estero.

Anche nell’eventualità si acquisiscono partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l’esercizio in forma associata di arti o professioni, il regime non può più essere applicato.

Cosa fare quando si abbandona il regime dei minimi

Riassumendo dal momento che vengono meno le condizioni per l’applicazione del regime, il contribuente dovrà istituire i registri IVA entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui è stato superato il predetto limite. Dovrà presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti, versando l’imposta a saldo entro il termine ordinariamente previsto.

Dovrà annotare nei registri IVA i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e l’ammontare degli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. I dati relativi alle predette operazioni, attive e passive, devono essere riepilogati sia nella comunicazione dati che nella dichiarazione annuale ai fini dell’IVA.

L’imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, determinata mediate scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, al netto della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, deve essere computata ai fini della determinazione dell’imposta da versare a saldo, nei termini ordinari.

Il contribuente, quindi, non è tenuto ad effettuare le liquidazioni dei periodi (mesi o trimestri) precedenti a quello nel corso del quale ha superato il limite di ricavi previsto dalla norma, ma deve tenere conto dell’imposta, a debito o a credito, derivante dalle operazioni assoggettate al regime dei minimi solo in sede di determinazione dell’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Il superamento del limite dei ricavi o compensi oltre la soglia del 50% implica, inoltre, l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni; ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.

Si ricorda, infine, che al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi e del ritorno al regime ordinario, le rimanenze di merci per le quali il costo è stato sostenuto e quindi dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime, non devono assumere rilevanza come esistenze iniziali, in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

Diversamente qualora, con riferimento alle merci in rimanenza, non è stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.

 

A cura di STUDIO ANASTASI
Dott. Livio ANASTASI
Dott. Rossella GALLI

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